La Legge di Bilancio 2023 prevede la reintroduzione della possibilità di trasformare con un regime di favore una società commerciale in una società semplice, confermando le condizioni e i requisiti previsti in precedenza (2016 e 2017).
L’operazione di trasformazione, oltre alla possibilità di fruire di un regime agevolato, presenta diversi vantaggi per la società risultante, ovvero:
- la non applicazione degli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale)
- il non assoggettamento alla disciplina delle società di comodo
- l’azzeramento degli adempimenti contabili e lo snellimento degli adempimenti fiscali
- l’impignorabilità, a certe condizioni, delle quote della società semplice.
È importante sottolineare che una società semplice non può svolgere attività commerciale, ma può essere destinata esclusivamente all’esercizio di attività diverse da essa, ovvero l’agricoltura e la gestione di un patrimonio composto da immobili o da altri beni iscritti in pubblici registri.
QUANDO LA GESTIONE DI UN PATRIMONIO DI BENI NON È ATTIVITÀ COMMERCIALE?
La gestione di un patrimonio di beni, tra cui anche quelli immobiliari, può non considerarsi commerciale quando venga esercitata:
- senza che sia necessaria un’organizzazione di tipo industriale
- al fine di trarne profitto
- senza che sia data la possibilità ai soci di usufruire dei beni sociali
Un esempio tipico potrebbe essere la società che, detenendo diversi immobili, decide di locarli con continuità senza però offrire servizi accessori a coloro che prendono in locazione il bene.
A CHI È RISERVATA LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI?
La trasformazione in società semplice si rivela, quindi, particolarmente indicata per le cosiddette “immobiliari di gestione” ovvero quelle società che posseggono come oggetto prevalente, o esclusivo, la gestione di beni immobili e non utilizzati come beni strumentali dall’impresa.
Ribadiamo, comunque che tra i beni agevolabili vi sono anche gli altri beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali per l’attività propria dell’impresa.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE?
Il regime agevolato in questione consente la trasformazione delle società commerciali in società semplici a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva (di Irpef, Ires e Irap) pari all’ 8% della differenza tra il valore di mercato e il costo fiscale dei beni che possono godere dell’agevolazione. Tuttavia, per le società che non hanno superato il test dell’operatività in almeno 2 dei 3 anni precedenti (2020, 2021, 2022), l’aliquota viene aumentata al 10,5%.
L’imposta sostitutiva sui beni agevolabili dovrà essere corrisposta, senza che siano dovuti interessi, per il 60% entro il 30 settembre 2023 e per la parte restante entro il 30 novembre 2023.
La trasformazione agevolata è possibile solamente se la compagine sociale non cambia rispetto a quella presente al 30 settembre 2022 o se i nuovi soci sono iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, con un titolo di trasferimento avente data certa prima del 1° ottobre 2022.
La trasformazione in società semplice determina, secondo l’articolo 171, comma 1, lettera b) del TUIR, la tassazione in capo ai soci della risultante delle riserve di utili e di quelle in sospensione di imposta. Il momento impositivo, in cui tali riserve risulteranno da assoggettare a tassazione, sarà il periodo fiscale successivo alla trasformazione, ovvero con la presentazione del dichiarativo 2024 per l’anno fiscale 2023.
La norma agevolativa prevede un’aliquota pari al 13% per la tassazione delle riserve di cui sopra, consentendo, quindi, un risparmio pari al 50% rispetto all’aliquota ordinariamente prevista per la distribuzione dei dividendi nel caso di socio persona fisica. Tale versamento consentirà ai soci della società semplice di aumentare il costo fiscalmente riconosciuto della propria partecipazione.
Infine, un aspetto molto importante riguarda il calcolo del termine di cinque anni dalla data di entrata in possesso dell’immobile oltre il quale l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione è irrilevante ai fini fiscale ovvero non sconta alcuna imposta: tale termine non viene interrotto dall’operazione di trasformazione. Pertanto, rileva la data di acquisizione dell’immobile da parte della società prima della trasformazione.
CONCLUSIONI
La norma agevolativa presenta molti vantaggi sia in termini di pianificazione fiscale che in termini di semplificazione nella gestione di un patrimonio composto prevalentemente da asset immobiliari.
Lo sfruttamento del regime premiale consentirebbe a coloro che posseggono i requisiti per aderirvi di riorganizzare il proprio patrimonio conseguendo al contempo un netto risparmio d’imposta. Non sono da sottovalutare, infatti, oltre a tutte le ragioni di carattere fiscale e di compliance, gli aspetti di protezione patrimoniale che la società semplice consente di conseguire a coloro che ne posseggono le partecipazioni.