Società Semplice e la limitazione della responsabilità del socio 
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La società semplice (S.s.) rappresenta la forma più essenziale tra le società di persone. Principalmente, questa forma societaria può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale, ovvero l’esercizio di attività agricola o di gestione immobiliare. 

Secondo quanto previsto dall’art. 2251 c.c. “il contratto relativo alla società semplice non è soggetto a forme speciali, se non a quelle eventualmente richieste dalla natura dei beni conferiti”

La norma indica chiaramente che il contratto sociale o meglio l’atto costitutivo può formarsi anche verbalmente o tacitamente, ovvero desumersi dal comportamento concludente delle parti (c.d. società di fatto). 

Sulla base della prassi consolidata, la forma scritta è necessaria solo ed esclusivamente ai fini della validità del conferimento, qualora siano conferiti beni per i quali la legge stabilisce l’adempimento di formalità pubblicitarie, tipico il caso in cui vengono conferiti immobili di proprietà. 

ASPETTI PECULIARI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI 

 Secondo la disciplina prevista dagli artt. 2251-2290 del C.C. per le società semplici non è prevista l’esistenza di una soglia minima di capitale sociale, oltre ad essere escluse sia dall’obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, sia dalla soggezione a fallimento ed alle altre procedure concorsuali. 

I conferimenti dei soci costituiscono il patrimonio iniziale della società semplice, beni che diverranno di proprietà della società. Tutti i soci partecipano agli utili della gestione sociale, o in scenari avversi parteciperanno alle perdite eventualmente maturate durante la stessa gestione. I soci, tuttavia, hanno massima libertà nel determinare le percentuali di ripartizione di utili e perdite, anche in modo non proporzionale rispetto alle rispettive partecipazioni. 

Difatti nelle società semplici è nullo qualsiasi forma di patto leonino (art. 2265 c.c.), ovvero qualsiasi patto che esclude uno o più soci dalla partecipazione totale alle perdite o agli utili. 

Solitamente, i criteri legali relativi alla ripartizione degli utili e delle perdite sono i seguenti: 

  • se il contratto sociale non dispone nulla in merito alla distribuzione, utili e perdite spettano ai soci proporzionalmente ai conferimenti;  
  • se non è stato precisato il valore dei conferimenti, utili e perdite sono suddivisi in parti uguali;  
  • infine, se viene definita nel contratto sociale esclusivamente la percentuale di partecipazione di ciascun socio agli utili, di converso, sarà definita alla stessa stregua la partecipazione alle perdite.  

 OBBLIGAZIONI SOCIALI: LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI SOCI  

 La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali viene trattata essenzialmente dall’art. 2267 del c.c. secondo il quale:  

i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.”  

Analizzando il testo dell’articolo sopra indicato, nelle società semplici per le obbligazioni sociali, risponde innanzitutto la società con il proprio patrimonio, che costituisce la prima garanzia per creditori. Tuttavia, tale garanzia, non è esclusiva, difatti, qualora non fosse sufficiente il patrimonio sociale, a rispondere delle obbligazioni sociali, saranno personalmente e solidalmente tutti i soci che hanno agito in nome e per conto della società ed anche gli altri soci non amministratori, introducendo difatti il concetto di responsabilità illimitata, valido per tutte le società di persone. 

Con il termine “personalmente”, si intende che il socio risponde con il proprio patrimonio presente e futuro, invece con il termine “solidalmente” si intende che il creditore può agire – per l’intero credito – indifferentemente su ciascuno dei soci, o anche solo su uno di essi, il quale avrà successivamente il diritto di rivalersi nei confronti della società e degli altri soci. 

La responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali non viene meno nei casi di sua morte, recesso o cessione della quota, con riferimento a tutte le obbligazioni sorte prima dello scioglimento del rapporto sociale. 

A differenza delle società in nome collettivo dove la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile, nella società semplice, i soci possono derogare al principio della responsabilità illimitata e solidale con uno specifico accordo (patto di limitazione di responsabilità), che preveda invece la responsabilità limitata per i soli soci non amministratori. Sulla base di specifici accordi i soci non amministratori potranno rispondere dei debiti sociali solo nei limiti della quota di partecipazione o comunque nei limiti indicati nel patto di limitazione di responsabilità. 

Affinché tale patto sia valido e opponibile ai terzi devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

  • che i soci oggetto del patto non siano amministratori della società o che non abbiano agito per nome e per conto della società; 
  • che il patto con cui è stata limitata la responsabilità sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. 

Con l’inserimento di un’apposita clausola di limitazione della responsabilità mediante una modifica dell’atto costitutivo, i soci non amministratori che non hanno posto in essere operazioni di gestione nei confronti dei terzi, continueranno comunque ad essere sempre responsabili per le obbligazioni sociali contratte prima che la modifica del contratto sociale fosse resa nota ai terzi tramite mezzi appropriati. 

Fondamentale per la piena efficacia del patto di limitazione o esclusione della responsabilità, è la pubblicità dello stesso, il quale deve essere obbligatoriamente portato a conoscenza dei terzi attraverso mezzi idonei e adeguati, come la pubblicazione del patto nella sezione speciale del registro delle imprese, dedicata alle società semplici. 

In caso di mancata pubblicità, la limitazione o esclusione della responsabilità solidaria non potrà mai essere fatta valere nei confronti di coloro che non ne sono a conoscenza. 

CONCLUSIONI

Con la previsione dell’esistenza della possibilità di limitazione delle responsabilità dei soci non amministratori, si delinea l’ennesimo vantaggio insito nella costituzione di una società semplice, veicolo che si presta perfettamente alla gestione e protezione del patrimonio immobiliare, caratterizzato dalla snellezza negli adempimenti burocratici, e azzeramento degli adempimenti contabili oltre alla non applicazione della disciplina della società di comodo e degli indici di affidabilità fiscale (ISA). Inoltre, la società semplice risulta essere l’unica struttura societaria in cui le quote sociali sono impignorabili. 

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