Regime fiscale degli strumenti finanziari partecipativi 
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Gli Strumenti Finanziari Partecipativi (o “SFP”) hanno trovato una loro disciplina con la riforma del diritto societario introdotta nel 2003. Tali strumenti assumono diverse declinazioni e di frequente vengono impiegati in operazioni di ristrutturazione dei crediti o dalle start-up innovative e dagli incubatori certificati per raccogliere liquidità, o altri tipi di risorse, senza ricorrere ad aumenti di capitale. Gli SFP sono titoli emessi dalle società per azioni o dalle s.r.l., come nel caso delle start-up innovative, a favore dei soci o dei terzi, che conferiscono denaro, opere o servizi, e possono essere dotati di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti.

INQUADRAMENTO CIVILISTICO E FISCALE  

L’art. 2346, c. 6 del Codice civile prevede, in tema di SFP, che sia lo statuto societario a disciplinarne “modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione”. Per cui, vi è un’autonomia privata in materia molto ampia.

È opportuno sottolineare che tale norma riguarda la disciplina di emissione delle azioni, per cui se ne deduce che, in origine, la possibilità di emettere SFP era limitata alle S.p.A. Il “Decreto crescita 2.0” nel 2012 ha ampliato il perimetro alle società che assumono la qualifica di “startup innovativa” o di incubatore certificato anche costituiti in forma di società a responsabilità limitata. Questo ha permesso un maggiore utilizzo degli strumenti in esame soprattutto in fase di “early stage” o di “scale-up” come alternativa agli aumenti di capitale e all’emissione di nuove quote o azioni. Come detto, infatti, gli SFP non possono in ogni caso dare diritto alla partecipazione al voto in assemblea dei soci. Se questo è l’inquadramento civilistico generale, nella prassi la loro articolazione, in termini di diritti patrimoniali e amministrativi, è piuttosto variegata e trova diverse applicazioni, tra cui quella di forma di pagamento dei debiti verso gli istituti di credito in manovre di ristrutturazione.

Ciò porta ad una collocazione giuridica che va dal titolo di credito al capitale di rischio, con delle modulazioni tra i due estremi che richiede, soprattutto dal punto di vista fiscale, molta attenzione alla singola casistica.  

Dal punto di vista fiscale, gli SFP possono essere inquadrati come:  

  • strumenti “di equity” e, quindi, affini alle azioni, nel caso in cui la loro remunerazione dipenda dai risultati economici della società emittente; 
  • strumenti “di debito” e, quindi, analoghi alle obbligazioni, nel caso in cui sia prevista una restituzione incondizionata di quanto apportato, senza subordinazione agli esiti della gestione; 
  • strumenti “atipici” se la loro specifica disciplina non permette di inquadrarli in nessuna delle due sopraddette categorie. 

Se inquadrati come azioni, gli SFP danno diritto, al ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 87 e 89 del TUIR, all’esenzione in misura pari al 95% dell’ammontare delle plusvalenze e dei dividendi. Ciò comporta, al contempo, la piena indeducibilità delle minusvalenze. Al contrario, l’obbligo incondizionato di ripagare il capitale apportato a scadenza e l’esclusione contestuale di ogni diritto di partecipazione alla gestione dell’impresa, comporta l’assimilazione dello strumento emesso ad un titolo di debito, quale può essere un’obbligazione. Ciò comporta che l’eventuale remunerazione sotto forma di interessi o proventi finanziari analoghi siano sottoposti a tassazione integrale ai fini IRES.

Di contro tali proventi sono pienamente deducibili per la società emittente. Qualora, come detto, sia di fatto impossibile ricondurre lo strumento finanziario emesso a un titolo similare alle azioni o alle obbligazioni, lo stesso va inquadrato tra i titoli cosiddetti “atipici” citati dall’art. 512/83. 

La normativa in vigore prevede in tal caso che i proventi siano: 

  • pienamente imponibili se, anche solo parzialmente, indipendenti dall’andamento economico della società emittente;
  • deducibili solo qualora non vi sia correlazione, anche in quota parte, con l’andamento dei risultati di gestione. 

Stante però il dettato dell’art 89 comma 3-bis del TUIR che prevede che la “dividend exemption” è in ogni caso applicabile alle “remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall’articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile” tale asimmetria tra imponibilità e deducibilità può in taluni casi venire meno. 

EMISSIONE DI SFP DA PARTE DI START-UP E PMI INNOVATIVE  

Per specifica previsione legislativa, gli SFP possono essere emessi anche senza alcun apporto di denaro, opere o servizi. È il caso, ad esempio, dell’assegnazione di SFP ai dipendenti o agli amministratori della società. Si tratta, quindi, di un’emissione gratuita volta a favorire in particolare le start-up innovative nel reperire figure lavorative dotate di competenze specifiche o a favorire la fidelizzazione degli amministratori mediante l’attribuzione di diritti patrimoniali come integrazione del proprio reddito.

A partire dal 2015, anche le PMI innovative possono emettere SFP, beneficiando altresì delle agevolazioni fiscali introdotte dall’art. 27 del Decreto crescita 2.0, a norma del quale il valore degli SFP assegnati ad amministratori, dipendenti o collaboratori non assume rilevanza fiscale o contributiva nella formazione del reddito imponibile, almeno fino all’atto di cessione da parte dei sottoscrittori, qualora realizzassero un capital gain.

Tale agevolazione decade se lo strumento finanziario viene ceduto alla società che lo ha emesso o ad altre società dello stesso gruppo. 

CONCLUSIONI

Gli strumenti finanziari partecipativi hanno trovato un’ampia applicazione oltre che da parte delle società per azioni, anche in ambito di start-up e scale-up.

Sotto il profilo giuridico possono rappresentare quasi una fattispecie intermedia tra lo strumento di equity e quello di debito e, anche ai fini fiscali, è necessario inquadrare tali strumenti nei diversi regimi dei titoli azionari, delle obbligazioni o dei titoli atipici. Bisogna, quindi distinguere le varie articolazioni che ne regolano, in statuto, modalità e condizioni di emissione, nonché i diritti conferiti sotto il profilo sia patrimoniale che amministrativo.

Non c’è dubbio però che possano costituire una significativa opportunità per quelle società che vogliano imprimere una crescita in termini di risorse senza aprire il capitale a nuovi soci. 

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