ESENZIONE PER LA STABILE ORGANIZZAZIONE
Con il “Decreto Internazionalizzazione” è stato introdotto l’articolo 168-ter del Tuir volto a consentire, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di scegliere per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (la cd. branch exemption). Tale previsione risulta applicabile sia alle società di capitali che alle società di persone e alle ditte individuali.
La portata di questa previsione è rilevante in quanto consente di trattare la stabile organizzazione come se fosse una società di diritto estero del tutto autonoma, evitando, quindi, che i redditi esteri divengano imponibili in Italia.
Questo, non solo può rappresentare un vantaggio in termini impositivi, ma consente a tutti coloro che desiderano operare all’estero, di farlo con una struttura leggera e senza il rischio di incorrere in tematiche di esterovestizione.
Prima di scendere nel dettaglio dell’agevolazione, al fine di comprenderne la portata, è doveroso fare un rapido excursus sulla definizione di stabile organizzazione e su quale sia il suo naturale regime impositivo.
DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE
La stabile organizzazione è definibile come la base fissa di affari con cui un’impresa residente in un altro Paese esercita la propria attività. Semplificando il concetto, essa rappresenta un’azienda detenuta all’estero senza la struttura giuridica della società, essendo un semplice ramo della società madre.
LA TASSAZIONE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI
Trattandosi di una longa manus della casa madre che, attraverso un’attività organizzata che non abbia carattere occasionale, svolge la propria attività in un Paese estero, la contabilità e i redditi dell’attività svolta all’estero devono essere inclusi in quelli della madre.
Tale circostanza, nel caso di una società italiana che opera in altri Paesi, comporta che i redditi prodotti all’estero risultino imponibili sia nei Paesi in cui vengono prodotti che in Italia; fattispecie prevista dall’art. 3 del DPR 917/1986, il quale prevede che i redditi ovunque prodotti da un soggetto residente in Italia risultino ivi imponibili salvo la possibilità di recuperare l’imposta versata all’estero, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti dell’imposta dovuta in Italia per quegli stessi redditi.
NON ACCERTABILITÀ PER ESTEROVESTIZIONE
La stabile organizzazione, proprio per la sua “natura” e per il trattamento fiscale previsto, non è mai accertabile sotto il profilo dell’esterovestizione in quanto, essendo prevista la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle stabili sulla casa madre, non vi è alcun rischio di elusione.
IL REGIME DELLA BRANCH EXEMPTION
Come accennato in introduzione, l’articolo 14 del Dgls 147/2015 ha introdotto il regime di branch exemption, ovvero la possibilità da parte della casa madre di veder tassati in Italia i soli redditi prodotti sul suolo Nazionale, lasciando che i redditi prodotti in altri Paesi non subiscano il sistema di doppia tassazione sopra descritto.
Il regime citato si caratterizza per sette elementi fondamentali:
- è possibile accedervi su opzione non trattandosi di regime naturale;
- l’esercizio dell’opzione vincola tutte, e non solo alcune, stabili organizzazioni estere dell’impresa (all in – all out);
- l’esercizio dell’opzione è possibile alle sole imprese e non ai professionisti che non sono “impresa” e possiedono una stabile organizzazione all’estero;
- la stabile organizzazione deve rispettare i parametri previsti dalle convenzioni tra Paesi e, in ogni caso, deve essere riconosciuta come tale dal Paese estero in cui si colloca;
- l’impresa per esercitare l’opzione deve essere residente sul territorio dello Stato. Nella definizione d’impresa, a prescindere dal regime contabile (semplificato o non), sono ricompresi gli imprenditori individuali, le società commerciali, gli enti commerciali e gli enti non commerciali che svolgono attività di impresa;
- la scelta è irrevocabile. Una volta esercitata l’opzione i suoi effetti cessano quando la casa madre deciderà di chiudere tutte le stabili organizzazioni estere;
- non è applicabile alle stabili organizzazioni che ricadono nell’ambito applicativo delle Controlled Foreign Companies (CFC).
Preme sottolineare come l’opzione debba essere necessariamente esercitata all’atto dell’apertura della stabile organizzazione, e non successivamente, attraverso l’indicazione della scelta nel dichiarativo relativo all’anno di apertura.
CONCLUSIONI
L’esercizio dell’opzione può portare in alcuni casi a godere dei benefici fiscali derivanti dall’applicazione di aliquote più basse previste dai vari Paesi nei quali la casa madre possiede le stabili organizzazioni.
Tuttavia, dall’altro lato, non permettendo il consolidamento delle contabilità delle branch con quella della casa madre, non sarà possibile scomputare dal reddito imponibile in Italia le eventuali perdite realizzate all’estero lasciando che quindi, a fronte di perdite ivi realizzate, la società Italiana si trovi a versare le imposte su un maggior imponibile.
Pertanto, prima di compiere la scelta che porterà all’esercizio dell’opzione, sarà necessario valutare attentamente la convenienza che da essa ne deriverebbe in termini di risparmio d’imposta.