Il D.lgs. 19/2023, inserendo l’art. 2506.1 nel Codice civile, ha introdotto in Italia la “scissione mediante scorporo”, un istituto di grande interesse per il suo essere alternativo all’operazione di conferimento e alla scissione tradizionale, pur mantenendo il carattere di neutralità fiscale.
Essa permette alla società scissa di assegnare parte del proprio patrimonio a una o più beneficiarie neocostituite ricevendone in cambio le partecipazioni al capitale. La prima differenza rispetto alla scissione ordinaria è quindi l’attribuzione delle quote o azioni in capo alla stessa scissa, anziché ai soci di quest’ultima. Si può quindi parlare di una scissione parziale senza concambio. Il patrimonio netto contabile della società che viene scissa non subisce diminuzioni, in quanto semplicemente i beni di primo grado, ovvero gli asset conferiti, vengono rimpiazzati da beni di secondo grado, ossia le partecipazioni della beneficiaria.
Riepilogando, i tratti salienti della scissione mediante scorporo sono:
- Lo status di newco della beneficiaria, che non può essere preesistente;
- La parzialità del conferimento, che può interessare sempre e comunque solo una porzione del patrimonio aziendale della scissa, la quale deve essere in grado di proseguire la propria attività dopo la scissione stessa.
Sotto il profilo contabile, in accordo con i principi dettati dall’OIC 4 in tema di scissioni, l’operazione si realizza in continuità di valori, escludendo l’emersione di qualsiasi plusvalore latente in fase di scorporo e specularmente di avanzi o disavanzi in capo alla scissa.
IL REGIME FISCALE DI NEUTRALITÀ FISCALE
Il novello istituto, in fase di introduzione, non è stato accompagnato da specifiche norme di carattere fiscale, aspetto non disciplinato dal D.lgs. 19/2023.
Tuttavia, dal punto di vista civilistico l’operazione è chiaramente inquadrata come scissione. Si deve pertanto presumere che non possa non ricadere sotto il regime fiscale dettato dall’art. 173 del TUIR. Una disposizione comune del Testo Unico (Titolo III – Capo II) secondo la quale la scissione è un’operazione fiscalmente neutra indipendentemente dalla struttura assunta (scissione parziale, totale, proporzionale o meno), dalla previsione di un concambio, dalla specie dei beni trasferiti e, al limite, dalla natura della beneficiaria. Continuità e neutralità, come già detto poco sopra, escludono quindi l’originarsi di plusvalenze imponibili fiscalmente.
La natura della scissione mediante scorporo appare comunque “ibrida” in quanto, pur qualificandosi come scissione, mutua alcuni caratteri dal conferimento. Entrambe le operazioni consentono il trasferimento di parte del patrimonio ad un’altra società, in cambio della partecipazione al capitale di quest’ultima. Il conferimento si connatura però come dispositivo sinallagmatico, che prevede cioè una controprestazione, mentre la scissione ordinariamente non lo è.
La società scissa, infatti, con la scissione tradizionale non riceve nulla in cambio e le quote o azioni della beneficiaria sono attribuite ai suoi soci. Con lo scorporo, invece, le partecipazioni sono assegnate direttamente alla scissa, come nel conferimento. Ne consegue una caratterizzazione giuridica che ibrida le due operazioni (conferimento e scissione) e che fa sì il regime fiscale vada per certi versi conformato a questo istituto dalla natura così peculiare e non applicato tout court senza discernimento dei vari aspetti.
LE PARTECIPAZIONI ASSEGNATE ALLA SCISSA
Un primo aspetto rilevante sotto il profilo della continuità contabile e della neutralità fiscale è quello del valore fiscale da dare alle partecipazioni assegnate alla società scissa. Mentre, infatti, con la scissione ordinaria si procede ad una ripartizione tra le diverse partecipazioni assegnate ai soci, proporzionalmente alla frazione di patrimonio netto trasferito, nel caso di scissione con scorporo bisogna attribuire un valore fiscale ex novo alle quote o azioni ricevute dalla scissa.
Il tema è stato affrontato da Assonime nella Circolare 14 dell’11/05/2023 e il criterio più sensato sembra, in accordo con l’art. 176 del TUIR, il mantenimento del medesimo valore fiscale dei beni scorporati per le partecipazioni assegnate, che andrebbero così in continuità.
Se questo aspetto sembra poter essere smarcato con una logica di buon senso, un po’ più critica appare l’applicazione delle agevolazioni previste in materia di plusvalenze dall’art. 87 TUIR (c.d. “participation exmption” o PEX), soprattutto per quanto riguarda il criterio dell’anzianità di possesso o “holding period” e la classificazione in bilancio.
Sappiamo che la norma in parola, ai fini della sua applicazione, prevede tra l’altro l’ininterrotto possesso delle partecipazioni oggetto di agevolazione dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente alla cessione. Anche in questo caso, si può ritenere che l’unico criterio valido sia quello di mantenere per le partecipazioni assegnate la medesima anzianità di possesso dei beni oggetto di scorporo.
Non vi è dubbio poi che se questi ultimi si qualificano come complesso aziendale si possa anche conservare la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie per le partecipazioni ottenute in cambio.
Qualora, invece, oggetto dello scorporo siano singoli beni a rilevare è la loro originaria iscrizione nel bilancio della scissa. Ad esempio, se si tratta di attività classificate nell’attivo circolante, anche le partecipazioni erediteranno questa classificazione, precludendo la fruizione del regime PEX, valido solo per le partecipazioni iscritte sin dal principio tra le immobilizzazioni finanziarie.
Emerge qui una criticità non di poco conto che potrebbe portare a preferire il conferimento allo scorporo quando si tratti di trasferire dei beni singoli e non un’azienda o un ramo di essa. Con il conferimento, infatti, l’operazione sarebbe imponibile ai sensi dell’art. 9 TUIR, con conseguente tassazione dei plusvalori latenti, ma questi sarebbero affrancati dal punto di vista fiscale e la scissa potrebbe optare per l’iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, in linea con i dettami dell’art. 87 TUIR e quindi per l’accesso al regime PEX.
LA STRATIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
L’art. 173 c. 9 del TUIR dispone che le voci che compongono il patrimonio netto della scissa debbano trasmettere la propria natura fiscale al patrimonio netto della beneficiaria. Per cui, le riserve di capitale manterranno tale qualificazione anche una volta trasferite e così le riserve di utili, consentendo la corretta stratificazione del patrimonio netto post scissione in linea con quanto iscritto nel bilancio della scissa ante scorporo.
Tuttavia, abbiamo detto che con questa nuova operazione il patrimonio della scissa non subisce nessuna riduzione e i beni conferiti vengono sostituiti da altre attività ovvero le partecipazioni della beneficiaria.
Per ovviare a questo problema, in conformità con la natura successoria della scissione, si potrebbe pensare di trasferire alla beneficiaria la medesima stratificazione della scissa. Ma nel caso di riserve di utili si verificherebbe una duplicazione di riserve della stessa natura, in quanto esse sarebbero presenti sia nel patrimonio della scissa che della beneficiaria, la quale potrebbe anche decidere di distribuirle alla sua controllante.
Per evitare questo corto circuito non è sufficiente stabilire che il patrimonio della scissa, ridottosi dapprima per effetto dello scorporo, venga successivamente ricostituito con l’assegnazione delle partecipazioni, ad esempio, mediante costituzione di una riserva di capitale. In questo modo, infatti, si altererebbe la composizione delle partecipazioni dei soci della scissa.
Pertanto, è corretto propendere per l’invariabilità della stratificazione della scissa, considerando però il patrimonio della beneficiaria costituito da sole riserve di capitale, così come accade con il conferimento.
LE IMPOSTE INDIRETTE E I PROFILI ELUSIVI
La qualifica di scissione rileva per la scissione mediante scorporo anche ai fini delle imposte indirette, cosicché essa si trova ad essere:
- Fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, DPR 633/72;
- Soggetta ad imposta di registro in misura fissa di 200 euro (art. 4, c. 1 , lett. b) Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86);
- Soggetta a imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro, se lo scorporo comprende beni immobili.
Di fatto ai fini delle imposte indirette si configura un potenziale risparmio di imposta, rispetto al conferimento, qualora la scissione abbia ad oggetto singoli beni e non un compendio aziendale. In quest’ultimo caso, infatti, entrambe le operazioni sarebbero assoggettate all’imposta di registro in misura fissa, mentre nel caso di trasferimento di uno o più beni che non costituiscono un’azienda il regime fiscale indiretto sarebbe più oneroso scegliendo il conferimento.
Tuttavia, la nuova formulazione dell’art. 20 DPR 131/86 ci dice che l’imposizione fiscale deve prescindere dagli effetti economici finali, rilevando solo ciò che si desume dagli atti giuridici.
Lo stesso principio dovrebbe valere per le imposte indirette, con la conseguenza che la scelta per la scissione mediante scorporo in caso di beni diversi da un compendio aziendale appare lecita e priva di profili di abuso del diritto, seppure permetta di godere di una neutralità fiscale generalizzata.
Anche nel caso di successiva cessione delle partecipazioni da parte della scissa non si evidenziano rilievi elusivi, dal momento che non vi è possibilità di arbitraggio tra conferimento e scorporo. Nel caso sia stato trasferito alla beneficiaria un compendio aziendale, la cessione successiva delle partecipazioni avverrà in PEX sia che si sia trattato di conferimento che di scissione. Nel caso di trasferimento di singoli beni non vi sarà possibilità in nessun caso di esentare le plusvalenze emergenti che verranno, pertanto, interamente tassate. A segnare la differenza, quindi, non è il tipo di operazione prescelta bensì solo la natura dei beni trasferiti.
CONCLUSIONI
Il nuovo istituto della scissione mediante scorporo si configura come una valida alternativa al conferimento, operazione che non in tutti i casi beneficia della neutralità fiscale. Bisogna avere riguardo all’oggetto del trasferimento, sapendo che la scelta tra scissione e conferimento è indifferente nel caso di trasferimento di un’azienda o di un ramo di essa.
Mentre, qualora l’intento sia quello di trasferire singole attività, la scissione offre nuove opportunità di farlo in regime di neutralità fiscale.
In generale, questo nuovo istituto completa lo spettro di configurazioni ottenibili con la scissione e si presta, in certi casi, a favorire l’ottimizzazione delle operazioni di riorganizzazione dei gruppi societari. In attesa che l’Amministrazione finanziaria fornisca nuovi chiarimenti su alcuni aspetti tributari rilevanti, è comunque importante poter ragionevolmente confidare su una sua applicazione senza temere ragionevolmente profili elusivi o temi di abuso del diritto, dando così alla società una scelta più ampia tra operazioni diverse.