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Valutazione di una start-up innovativa: quale metodologia?

La necessità di valutare un’azienda può sorgere per molteplici motivi: dalla trasformazione della forma societaria alla cessione delle quote o del pacchetto azionario, fino ad operazioni di aumento di capitale con ingresso di nuovi soci. 

In particolare, le società in fase di start-up, dopo un periodo di avvio e iniziale crescita, possono manifestare la necessità di attrarre capitali da impiegare in investimenti in strutture produttive, sviluppo di asset immateriali o in capitale circolante.

Valutare una start-up, tanto più se innovativa, presenta diverse problematiche all’esperto, primo tra tutti quello di avere solitamente una ridotta o nulla serie storica alle spalle su cui fare affidamento per validare le proiezioni future. 

Sappiamo che il metodo di valutazione prescelto deve avere una sua coerenza con la natura e le caratteristiche dell’incarico affidato. Per cui, bisognerà tenere conto della finalità della perizia ma anche delle informazioni disponibili. Per potere, quindi, approcciare la stima in maniera analitica, attualizzando i flussi annuali, è necessario disporre di un piano industriale che determini esplicitamente tali dati.

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Il Business Plan Risk Adjusted nei processi di pianificazione strategica       

Se predisporre un business plan, allorché si avvia un’iniziativa imprenditoriale, significa dotarsi di una mappa dettagliata prima di iniziare un avventuroso viaggio, implementarlo tenendo conto di tutti i rischi sistemici ed aziendali e della loro specifica probabilità di avveramento vuol dire tracciare una rotta tra imprevisti e difficoltà di tragitto, modellandone curve e deviazioni. 

Fuor di metafora, è chiaro che qualunque business plan si basa su ipotesi e assunzioni che hanno intrinsecamente una certa possibilità, più o meno elevata, di realizzarsi. Ci si muove, quindi, in un quadro di incertezza dovuta al fatto che diverse voci del piano hanno natura di stima ma soprattutto un certo grado di soggettività e aleatorietà. 

Con il termine “business plan risk adjusted” (BPRA) ci si riferisce ad un piano che incorpora l’analisi, anche probabilistica, dei rischi e delle incertezze insite nel progetto aziendale. Può essere considerato parte del processo di Enterprise Risk Management (ERM) che, a sua volta, si integra con gli altri aspetti decisionali e strategici dell’impresa.

Fondamentalmente il BPRA si basa su un’analisi di tipo qualitativo, che ha ad oggetto il mercato di riferimento e le variabili di cambiamento che esso presenta, e una di tipo quantitativo tesa a determinare la volatilità delle componenti economiche e finanziarie del business plan.

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Valutazione delle quote o azioni in operazioni di M&A: approccio equity side e asset side

Valutazione delle quote o azioni in operazioni di M&A: approccio equity side e asset side       

L’esito della negoziazione, in un’operazione di M&A, è inevitabilmente la determinazione di un prezzo ovvero di un valore delle azioni o quote della società oggetto di cessione. 

Colui che è chiamato a tale valutazione deve porre attenzione alla scelta del metodo in base alle caratteristiche dell’azienda, del settore di appartenenza o di altri fattori endogeni ed esogeni, optando per l’approccio più adeguato. 

La prassi generalmente seguita ha portato a distinguere due approcci differenti, che vengono definiti:

– “equity side”, mediante il quale si ottiene in maniera diretta il valore del capitale netto (c.d. equity value); 

– “asset side”, che porta invece ad un enterprise value, da rettificare, per giungere al valore del capitale netto, tenendo conto del servizio al debito. 

La scelta di uno dei due approcci influenzerà a sua volta la sia le grandezze finanziarie che il tasso di attualizzazione utilizzati nel processo di stima.

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Imposizione diretta delle cripto-attività: l’IRPEF dopo la Legge di Bilancio 2023

Imposizione diretta delle cripto-attività: l’IRPEF dopo la Legge di Bilancio 2023       

L’inquadramento fiscale delle cripto-attività fornito dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) pone definitivamente i proventi prodotti da tali asset digitali tra i redditi diversi di natura finanziaria trattati dall’art. 67 del TUIR.

La norma è stata modificata introducendo, al comma 1, la lettera c-sexies avente ad oggetto “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”. 

È interessante anche notare come il medesimo articolo definisce le cripto-attività ovvero “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando tecnologia di registro distribuito o una tecnologia adeguata”.

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Imposizione indiretta sul Trust dopo la Circolare 34/E/2022

Imposizione indiretta sul Trust dopo la Circolare 34/E/2022   

La Circolare 34/E/2022 ha sancito la fine della dicotomia tra posizione dell’Amministrazione finanziaria e giurisprudenza in materia di imposte indirette da applicare alla istituzione di un Trust, più in particolare al conferimento di beni in esso.

Fino alla pubblicazione della bozza di circolare nell’agosto 2021, la posizione dell’Agenzia delle Entrate era netta nel ritenere assoggettabile ad imposizione ogni apporto di beni al Trust, seppure in contrasto con numerose sentenze della Corte di Cassazione di segno opposto.

All’origine di tale interpretazione vi era il fatto che nel 2006 l’imposta regolata dal TUS (Testo Unico sulle Successioni) fosse stata ripristinata anche per gli atti di “costituzione di vincoli di destinazione”.

Da qui l’estensione agli atti di segregazione in trust, per cui l’imposta, secondo il Fisco, doveva essere applicata al momento del conferimento dei beni, mentre non si configurava alcun momento impositivo allorché gli stessi beni venivano attribuiti ai beneficiari.

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Profili giuridici delle criptovalute e conferimento in aumento di capitale

Profili giuridici delle criptovalute e conferimento in aumento di capitale 

Il Bitcoin può essere visto come un “artefatto digitale trasferibile ma non duplicabile” (F.M. Ametrano in Bitcoin e cripto-attività, Il Sole 24 Ore 2013). Questa caratteristica intrinseca alla tecnologia che lo produce lo rende spendibile una volta sola (lo stesso bitcoin non può essere speso due volte) producendo una scarsità suscettibile di valorizzazione economica da parte del mercato.

Il mercato riconosce valore a una criptovaluta nella misura in cui essa è in grado trasferire valore economico in maniera sicura, veloce e con costi trascurabili. Il confronto più immediato è con i protocolli che permettono i bonifici bancari, le transazioni transcontinentali tra valute, con le loro lentezze e macchinosità, o l’uso delle carte di credito e la loro esposizione a usi fraudolenti. 

Ma se il mercato, ovvero la comunità degli utilizzatori, conferisce ai crypto-asset un valore, come questo può essere speso in transazioni legali che prevedano prestazioni corrispettive? E, per quello che interessa a noi, come possono entrare a far parte del patrimonio di una società, ad esempio mediante conferimento a sottoscrizione del suo capitale sociale?

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Difficoltà delle Start-up ad attrarre investimenti: cause e rimedi

Difficoltà delle Start-up ad attrarre investimenti: cause e rimedi      

Secondo i dati diffusi, tra gli altri, da Azimut Libera Impresa, LIFT e Club degli investitori, l’ammontare degli investimenti in start-up e PMI innovative, nei primi tre mesi del 2023, è stato di 201 mln di euro, in calo del 5% rispetto all’ultimo trimestre dell’anno prima, nonostante un numero di round in lieve ascesa, e una flessione del 48% sulla media del biennio precedente. 

I dati sono leggermente migliori del resto d’Europa, dove complessivamente nello stesso periodo si è registrato un calo degli investimenti del 14%.

Il dato nazionale fa comunque sorgere degli interrogativi considerato che, secondo Italian Alliance Tech, le sgr italiane avrebbero ancora a disposizione oltre 1,1 mld di euro da investire, vale a dire oltre il 50% della raccolta degli ultimi anni.

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Emissione di bond senza vincoli per le Srl e le Spa

Emissione di bond senza vincoli per le Srl e le Spa     

Tra gli interventi proposti dal Ddl Liquidità, approvato il mese scorso dal Consiglio dei ministri, rivestono un particolare interesse quelli volti a favorire l’emissione delle obbligazioni da parte delle Spa e, al contempo, la circolazione dei titoli di debito emessi dalle Srl. 

Il Decreto, infatti, punta a rimuovere alcune limitazioni che legano attualmente l’emissione di bond all’ammontare del capitale e delle riserve delle Spa, e ad escludere le garanzie di solvibilità richieste agli investitori professionali interposti. Tutto ciò con l’obiettivo di rendere più accessibile il mercato dei capitali alle PMI e stimolare sul piano finanziario la loro crescita e competitività.

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Ddl capitali: misure a sostegno della competitività dei mercati finanziari

Ddl capitali: misure a sostegno della competitività dei mercati finanziari      

Lo scarso dinamismo del mercato dei capitali, in particolare la limitata attrattività di Piazza Affari per le PMI, ha portato la Borsa Italiana a soffrire di un cronico “nanismo”, accentuato negli ultimi anni da un numero elevato di delisting a fronte di poche quotazioni in numero assoluto, con una perdita di capitalizzazione complessiva ingente, stimata intorno ai 55 miliardi di euro. 
Ha provato a intervenire il Governo con il Disegno di legge avente ad oggetto “interventi a sostegno della competitività dei capitali” (c.d. “Ddl Capitali”), approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 11 aprile. 

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Profili fiscali del conferimento di proprietà intellettuale

Profili fiscali del conferimento di proprietà intellettuale      

Mediante i conferimenti i soci dotano la società delle risorse patrimoniali utili al conseguimento dell’oggetto sociale.
Essi hanno pertanto una “funzione produttiva” e costituiscono i mezzi personali che il socio apporta all’attività economica della società, a cui trasferisce la titolarità, ottenendo come corrispettivo una quota di partecipazione al capitale sociale. 
Nella Srl post-riforma del 2003, se non è diversamente previsto dall’atto costitutivo, “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (art.2464 c.c.). Ciò comporta che oltre a denaro, proprietà immobiliari, opere e servizi, possano essere conferiti anche diritti di natura diversa, tra cui quelli relativi a una proprietà intellettuale.

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