GLI INDICI DELLA CRISI
Il nuovo Codice della crisi d’impresa, ha introdotto il comma 2 all’art. 2086 del Codice civile attribuendo all’imprenditore che opera in forma societaria collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva (c.d. early warning) di una possibile situazione di crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché imponendo allo stesso imprenditore il dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Si incentiva pertanto, l’emersione anticipata della crisi e la responsabilizzazione dell’imprenditore nella ricerca di soluzioni che hanno come obiettivi principali la continuità aziendale e la creazione di modelli organizzativi idonei a segnalare per tempo rischi e perdita di continuità aziendale.
Per individuare i segnali dell’insolvenza dell’impresa e al fine di garantire interventi tempestivi indirizzati al ripristino dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’Insolvenza delle Imprese (CCII), all’art. 13, fornisce una chiara menzione di alcuni indicatori e indici utili allo scopo.
Il legislatore, infatti, con la sopra menzionata norma, introduce un modello di previsione dell’insolvenza attraverso un sistema di indicatori, che sono stati elaborati secondo la logica (gerarchica) delineata di seguito dal grafico sottostante:

Come si può notare gli indici di allerta sono in totale sette, tra cui due generali sono validi per tutte le attività, mentre cinque sono settoriali.
I primi due indici, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa, qualora:
- Il Patrimonio netto sia negativo;
- Il DSCR (Debt service coverage ratio) a sei mesi sia inferiore a 1.
Qualora non sia disponibile il DSCR, si deve far riferimento al calcolo degli altri 5 indici settoriali che hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati. Difatti la valutazione unitaria richiesta dal legislatore presuppone il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici:
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato: misura la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento rispetto ai flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;
- indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo: misura la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento rispetto ai flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;
- indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
Analizzando i due indicatori generali, si specificano i seguenti aspetti:
PATRIMONIO NETTO NEGATIVO
Se il patrimonio netto diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate, oltre a trovarci di fronte a una causa di scioglimento della società di capitali. (Art. 2484, co. 4 c.c.), si può presumere un potenziale stato di crisi dell’impresa.
Tale indice è rilevabile direttamente dal dato di Bilancio del «patrimonio netto» a cui sottrarre i «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti» ed eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati. Non si tiene conto dell’eventuale «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall’art. 2426 co. 1, n. 11-bis c.c.
DSCR < 1
Se il patrimonio netto è positivo, si calcola il DSCR (Debt service coverage ratio) determinato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi e i debiti previsti nello stesso arco temporale. Se tale indice risulta superiore ad uno, vi è la capacità di sostenere i debiti su un orizzonte di sei mesi, altrimenti si denota una relativa incapacità di ripagare tempestivamente le obbligazioni aziendali e, quindi, una potenziale crisi di impresa.
Qualora sia il Patrimonio netto che il DSCR siano entrambi in territorio positivo, allora non c’è alcuna presunzione di crisi dell’impresa.
APPROCCIO VALUTATIVO NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLA CRISI
Si riepilogano, infine, di seguito, alcuni passaggi fondamentali per un approccio valutativo unitario dello stato di crisi e insolvenza:
- Adeguata verifica (early warning): analisi e monitoraggio preliminare degli indicatori segnaletici;
- Raccolta ed organizzazione dei dati: raccolta ed organizzazione in un database generale dei dati standard ed integrativi predefiniti da check-list;
- Review contabile (normalizzazione dei dati): attività preliminare di revisione finalizzata alla normalizzazione, riclassificazione ed eventuale rettifica dei dati necessaria ad eliminare ogni possibile asimmetria;
- Analisi andamentale: attività di analisi finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie ed eventi pregiudizievoli nella gestione della tesoreria aziendale e nella struttura degli affidamenti attraverso una disamina di tutte le componenti della PFN, (Posizione finanziaria netta) e del CCO, (Capitale Circolante Operativo) e consultazione della Centrale dei Rischi;
- Analisi economico-finanziaria: attività di analisi storica e prospettica dei bilanci e delle situazioni contabili finalizzate alla puntuale ricostruzione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale e del relativo score statistico sulla capacità di generare un adeguato flusso di cassa;
- Analisi qualitativa: attività di analisi (residuale) di tutte le componenti gestionali, strategiche ed operative, della struttura imprenditoriale e manageriale, del sistema informativo aziendale ed infine delle caratteristiche e dinamiche congiunturali del settore merceologico di appartenenza;
- Valutazione finale: attività di rendicontazione finalizzata alla predisposizione di un report finale per gli organi amministrativi e di direzione in cui andranno specificate, in modo dettagliato e circostanziato, le cause della crisi e le principali aree di anomalia gestionale.
CONCLUSIONI
Una delle parole chiave del Codice della Crisi di Impresa è “tempestività”.
Le nuove norme in materia chiedono, infatti, di procedere con un calcolo preciso e con comunicazioni tempestive dei risultati. In caso di indici che evidenzino risultati problematici, l’impresa potrà procedere con le risoluzioni del caso, prima che la situazione economico-patrimoniale diventi troppo complessa da gestire. L’ottica è quindi preventiva e poter calcolare gli indici della crisi di impresa in autonomia permette al management, adeguatamente supportato dal professionista, di evitare potenziali situazioni critiche irreversibili.