IL FONDO PATRIMONIALE
Il fondo patrimoniale, previsto all’art. 167 c.c., è uno strumento attraverso cui ciascuno dei coniugi, entrambi o un terzo vincolano determinati beni, destinandoli ai bisogni e alle esigenze della famiglia.
L’intento del Legislatore, all’introduzione di tale istituto nel 1975, era quello di introdurre nell’ordinamento uno strumento che fosse specificamente volto alla tutela del nucleo familiare e dove il perseguimento dei bisogni della famiglia rappresentasse la caratteristica essenziale di tale strumento.
È uno strumento di tutela patrimoniale solo ad appannaggio quindi della famiglia e delle unioni civili. Ciò che si va a realizzare con la costituzione del fondo patrimoniale è l’imposizione di un vincolo giuridico la cui diretta conseguenza è che i beni “conferiti” in fondo patrimoniale rimangono sì di proprietà dei coniugi, ma allo stesso tempo vanno a costituire un “patrimonio separato” e quindi, a determinate condizioni, tale patrimonio separato rimane non aggredibile dall’esterno.
Utile strumento, ad esempio, nella conduzione di attività professionali e familiari in quanto consente di creare una separazione tra il patrimonio personale del professionista e dell’imprenditore, assoggettato a responsabilità illimitata secondo la regola generale dell’ordinamento, dalle obbligazioni e dai debiti contratti nell’esercizio della propria attività.
I beni che possono essere oggetto del fondo patrimoniale sono:
- immobili;
- mobili iscritti in pubblici registri;
- titoli di credito.
I BISOGNI DELLA FAMIGLIA
Nel diritto di famiglia, per bisogni della famiglia devono intendersi le esigenze di vita della persona, ossia tutte le necessità ed esigenze che attengono al normale svolgimento della vita familiare: sostentamento, vitto, vestiario, abitazione, educazione, istruzione e cure mediche ne sono esempi.
Si può fare riferimento ad un generale concetto di mantenimento del benessere materiale e spirituale della famiglia nonché del potenziamento della sua capacità lavorativa. Di fatto, quindi, non sono ricomprese solo spese per esigenze primarie, ma anche quelle necessarie al fine di consentire ai coniugi il tenore di vita prescelto.
COSTITUZIONE E CESSAZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE
La costituzione deve avvenire con atto pubblico e quindi con atto notarile. La titolarità dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi. L’atto costitutivo del fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio allo scopo di renderlo opponibile ai soggetti terzi.
La cessazione del fondo si ha per annullamento del matrimonio oppure per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
POTERI DEI CONIUGI
I coniugi sono titolari dell’amministrazione del fondo e possono, a certe condizioni, compiere atti di alienazione dei beni vincolati al fondo e costituire garanzie.
La regola generale prevede che l’amministrazione del fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi che la esercitano secondo le norme della comunione legale. Allo stesso tempo nell’atto di costituzione del fondo possono essere previste differenti norme di funzionamento ed amministrazione del patrimonio vincolato al fondo patrimoniale.
POTERI DEI CREDITORI
L’esistenza di un fondo patrimoniale, regolarmente costituito ed annotato, preclude ai creditori l’esecuzione, ai sensi dell’art. 170 c.c., per debiti contratti fuori dei bisogni della famiglia.
Viene, pertanto, a costituirsi un vincolo sui beni del fondo patrimoniale che, a determinate condizioni, garantisce protezione ai beni del fondo patrimoniale dalle aggressioni dei terzi.
Di fatto il fondo patrimoniale permette di porre i beni oggetto del fondo fuori da rischi derivanti da una non oculata gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi.
CENNI FISCALI
Il fondo patrimoniale non è soggetto passivo ai fini delle imposte dei redditi e gli eventuali frutti derivanti dai beni in fondo patrimoniale devono essere dichiarati dai coniugi secondo le ordinarie regole fiscali.
In merito alle imposte indiritte da pagarsi per il trasferimento dei beni in fondo va puntata l’attenzione sul fatto che vi sia o meno un “trasferimento” (c.d. effetto traslativo) della proprietà dei beni.
Se, come spesso avviene, i beni oggetto di trasferimento nel fondo patrimoniale sono già beni di proprietà dei coniugi non vi è effetto traslativo e quindi non vi è tassazione derivante dal trasferimento. Ciò perché la destinazione di tali beni, come specificato infra, ad un vincolo giuridico e ad un patrimonio separato non comporta un trasferimento della proprietà dei beni che rimangono intestati ai coniugi.
CONCLUSIONI
Il fondo patrimoniale rimane ad oggi un degno strumento di protezione dei patrimoni familiari ed allo stesso tempo economico in fase costituzione oltre che nel suo mantenimento. Inoltre, considerando che nella maggior parte dei suoi utilizzi non vi è uno spossessamento dei beni dei coniugi l’impatto fiscale per l’implementazione di tale strumento di protezione rimane pressoché nullo.