Conferimento a realizzo controllato anche per le partecipazioni di minoranza
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IN COSA CONSISTE IL CONFERIMENTO

Il conferimento è un’operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta beni o servizi a titolo di capitale in una società (conferitaria), ricevendo in cambio una partecipazione nel capitale della società stessa e acquisendo così la qualifica di socio.

Tra i beni conferibili, sono annoverabili anche le partecipazioni societarie.

Il conferimento di partecipazioni è un importante strumento messo a punto dal legislatore che consente, a coloro che lo necessitano, di riorganizzare i gruppi societari sia con il fine di un efficientamento generico nella gestione, razionalizzandone i costi, sia in ottica di passaggio generazionale. Tuttavia, preme sottolineare come questa operazione non sia in generale fiscalmente neutrale, fatta eccezione per le casistiche che possono godere dei vantaggi previsti dal c.d. “realizzo controllato”.

È POSSIBILE RENDERE NEUTRALE L’OPERAZIONE DI CONFERIMENTO?

Il “realizzo controllato” consente al soggetto conferente di subordinare il trattamento fiscale dell’operazione al comportamento tenuto dalla società conferitaria. In pratica, ipotizzando che la società conferitaria iscriva nel proprio bilancio la partecipazione conferita ad un valore pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto, si ottiene un effetto di perfetta neutralità fiscale, che può essere definita come una sorta di neutralità indotta.

L’opzione per il realizzo controllato permette, infatti, di considerare quale “valore di realizzo” delle partecipazioni conferite (base di partenza per la determinazione di eventuali plusvalenze tassabili), il solo ed eventuale incremento del patrimonio netto contabile iscritto dalla conferitaria.

Gli articoli del TUIR che disciplinano la possibilità di rendere neutrale dal punto di vista fiscale l’operazione di conferimento delle partecipazioni sono sostanzialmente due:

  • Art. 175 – relativo al conferimento delle partecipazioni di controllo o di collegamento da parte di soggetti titolari di reddito d’impresa;
  • Art. 177 – il quale, al comma 2, prevede la possibilità di conferire partecipazioni di controllo sia da parte di imprese che da parte di privati (indipendentemente dalla natura giuridica); al comma 2-bis, recentemente introdotto, ha esteso la possibilità di conferire, sempre da parte di imprese e privati (indipendentemente dalla natura giuridica), le partecipazioni di minoranza qualificata.

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI MINORANZA QUALIFICATA

Dopo la doverosa premessa su cosa sia il conferimento e in cosa consista il realizzo controllato, possiamo concentrarci sull’aspetto che costituisce maggiormente carattere di novità per questo tipo di operazione, ovvero il comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR.

Con l’introduzione di quest’ultimo, infatti, è divenuto possibile creare, fruendo di un regime di vantaggio, la personal holding anche per soci che non detengono la maggioranza, ma che comunque sono titolari di una partecipazione c.d. qualificata.

Ricordiamo che la definizione di partecipazione qualificata prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

  • percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%;
  • partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%.

La ratio della norma è da rinvenire, come esplicato anche dall’Agenzia delle Entrate, “nella volontà di favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente”.

Il comma 2-bis, pur allargando le maglie dell’art. 177 comma 2 del TUIR, consentendo quindi ad una platea più ampia l’accesso al regime agevolativo, non lascia piena libertà, imponendo limiti dimensionali per la partecipazione da conferire e limiti sulla compagine sociale della conferitaria.

Oltre a tali limiti, al fine di evitare che si verifichino comportamenti elusivi e a sottolineare l’intento di agevolare i processi riorganizzativi e di passaggio generazionale, e non assecondare aspetti realizzativi, il legislatore ha previsto comunque la possibilità di applicare il regime agevolato della Partecipation Exemption (PEX) consentendo l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni per un ammontare pari al 95% della plusvalenza prevedendo, tuttavia, l’estensione del c.d. holding period, previsto dall’art. 87 del TUIR, dagli originari 12 mesi a 60 mesi.  

Per rendere più chiare le possibilità applicative della nuova norma, ipotizziamo un possibile caso concreto di passaggio generazionale.

Un padre di famiglia conferisce la sua partecipazione di minoranza qualificata all’interno di una personal holding già costituita o di nuova costituzione beneficiando della disciplina di favore prevista dal comma 2-bis dell’art. 177 TUIR. Successivamente, il conferente, al fine di realizzare il passaggio generazionale, dona le quote della personal holding ad una comunione indivisa formata dai figli, i quali a loro volta nomineranno un rappresentante comune per la gestione della partecipazione.

Trovandoci nell’ipotesi in cui la donazione avviene a favore di una comunione di discendenti in linea retta e immaginando che gli stessi deterranno il controllo della società per i successivi cinque anni, sarà possibile procedere con la donazione in esenzione ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs n. 346/1990.

In questo modo, non solo sarà possibile godere di tutti i benefici fiscali derivanti da:

  • possibilità di ottenere la neutralità indotta del conferimento;
  • fiscalità agevolata per i dividendi distribuiti in capo alla holding ex art. 89 del TUIR;
  • detassazione delle plusvalenze in caso di cessione della quota della società operativa da parte della holding rispettando i requisiti per la PEX (art. 87 del TUIR) estesa a 60 mesi (177 comma 2-bis ultimo capoverso del TUIR);

ma saranno altresì accessibili i vantaggi fiscali concessi in ambito di imposte sulle donazioni che altrimenti non si avrebbe avuto la possibilità di sfruttare (punto 8.3 dello studio n. 29/2021 del Notariato).

Oltre a usufruire dei già menzionati benefici fiscali, sarà possibile mantenere un controllo unitario sulla società operativa evitando che la frammentazione delle partecipazioni possa portare ad un rallentamento nel prendere le decisioni fondamentali per la corretta prosecuzione dell’attività operativa.

CONCLUSIONI

L’esempio proposto è una delle possibili applicazioni della nuova normativa riguardante il conferimento. Tuttavia, analizzando i singoli casi, è senz’altro possibile trovarne di ulteriori e diverse.

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