Il conferimento di una collezione di opere d’arte in un trust può rivelarsi una scelta ideale, anche sotto il profilo fiscale, per un collezionista privato che intenda preservare, valorizzare e trasmettere ai propri eredi un certo tipo di patrimonio.
L’istituto si presta, per la sua adattabilità giuridica, come strumento di wealth planning e presenta un trattamento fiscale favorevole sia riguardo al conferimento istitutivo del trust che alla circolazione delle opere d’arte che compongono l’asset personale o familiare.
Protezione e trasmissione sono, infatti, finalità pienamente tutelate, in virtù della Legge che ha ratificato per l’Italia la Convenzione dell’Aja in materia di trusts e del loro riconoscimento.
Pertanto, l’adozione del trust permette di gestire un patrimonio artistico custodendo e incrementando i suoi valori sottostanti in tutta sicurezza e potendone pianificare il futuro.
POTENZIALITÀ E FLESSIBILITÀ IN CASO DI COLLEZIONI PRIVATE
Innanzitutto, il trust si presta ad una trasmissione unitaria del patrimonio agli eredi, potendo tanto i collezionisti che gli stessi artisti indicare la destinazione del patrimonio artistico e gli eventuali beneficiari, specificando altresì tempistiche, condizioni e modalità di trasmissione, ovviando così ad una possibile parcellizzazione in collezioni plurime assegnate agli eredi.
Ciò avviene perché di fatto il trustee diviene l’unico intestatario delle opere artistiche che compongono la collezione e potrà mantenere tale potestà fino al verificarsi di un certo termine o all’avverarsi di una certa condizione indicati dal disponente nell’atto istitutivo.
Si potrà, ad esempio, disporre che la trasmissione ai beneficiari avvenga solo nel momento in cui gli stessi abbiano raggiunto la maggiore età̀ o quando sia attestata da un expertise di terzi il raggiungimento di certi livelli di riconoscimento della collezione.
Si può invero anche non prevedere un tempo determinato come accade per gli enti filantropici o quando si vogliano lasciare le opere alla fruizione di terzi.
È quest’ultimo, ad esempio, il caso in cui non vi siano per il collezionista o per l’artista parenti prossimi o beneficiari specificatamente individuati.
L’istituzione di un trust si pone in queste circostanze come istituto alternativo ad associazioni o fondazioni a cui destinare il proprio lascito ed è giustificata non solo dallo scopo di segregare il patrimonio artistico, al fine di preservarlo dalle vicende personali degli eredi, ma soprattutto dalla intenzione di conservare e tramandare il valore culturale delle opere nonché il loro specifico significato affettivo.
Il trust dimostra, infine, una elevata capacità di adattarsi a esigenze e scenari mutevoli, potendo prevedere una stretta collaborazione tra il disponente e il trustee o una adeguata lista di desiderata indicati in una “lettera dei desideri” o letter of wishes compresa nell’atto istitutivo dal collezionista o dall’artista.
ASPETTI FISCALI DEL CONFERIMENTO
Le opere d’arte conferite nel trust formano un patrimonio distinto e separato tanto da quello del disponente, che se ne separa giuridicamente, che da quello del trustee, che risulta un mero intestatario ed è vincolato al raggiungimento di uno scopo specifico o dal realizzarsi di un vantaggio per i beneficiari finali.
Il trust di per sé, quindi, non possiede una propria personalità giuridica e ad esso non possono essere riferiti rapporti giuridici attivi o passivi che vanno, invece, ricondotti al trustee quale unico intestatario dei beni che compongono il fondo del trust e dei diritti ad essi collegati, oltre che degli obblighi propri del suo ufficio.
La potestà del trustee è limitata solo dal programma del trust, che egli deve realizzare e, quindi, dal vincolo di destinazione impresso sulle opere d’arte conferite.
Neanche i beneficiari hanno diritti patrimoniali sui beni segregati nel trust, potendo solo godere dei vantaggi stabiliti con l’atto istitutivo, vantaggi che al più determinano un loro diritto di credito nei confronti del trustee.
Pur difettando di soggettività giuridica il trust è ricompreso, per effetto della Legge Finanziaria 2007, che ha modificato l’art. 73 del TUIR, tra i soggetti passivi IRES.
Esso può essere inquadrato, a seconda della collocazione geografica e dell’attività svolta, tra:
- gli enti non commerciali residenti
- gli enti commerciali residenti
- i soggetti non residenti
Ai fini dell’imposizione all’IRES bisogna altresì distinguere tra:
- trust opachi ovvero senza beneficiari di reddito individuati
- trust trasparenti i cui beneficiari sono distintamente individuati.
Nel primo caso i redditi vengono imputati direttamente al trust che sconta l’imposta; nel secondo i redditi sono attribuiti per trasparenza in capo ai beneficiari indicati nell’atto istitutivo.
I beneficiari saranno debitori dell’imposta in proporzione alla quota di partecipazione al trust e il reddito loro imputato deve essere considerato reddito di capitale.
Se ritenuto residente nel territorio dello Stato, tutti i redditi del trust, ovunque prodotti, sono considerati imponibili in Italia secondo il principio della cosiddetta Worldwide taxation. In caso contrario, ovvero di trust non residente, sono attratti all’imposizione in Italia solo i redditi effettivamente prodotti nel territorio dello Stato.
Ma quali implicazioni fiscali, ai fini delle imposte dirette e indirette, hanno l’apporto di opere d’arte nel trust e una loro eventuale successiva vendita?
Analizzando i diversi profili, si può dire che il conferimento da parte di una persona fisica non imprenditore:
- ai fini delle imposte dirette non determinerà nessuna imposizione non essendoci materia imponibile né IRES né IRPEF, né in capo al disponente né in capo al trust, al trustee o ai beneficiari
- ai fini delle imposte di donazione e successione, le stesse non saranno dovute all’atto dell’istituzione del trust ma solo al momento della devoluzione ai beneficiari finali, in base al valore venale ovvero di mercato delle opere d’arte in quel dato momento e scontando le aliquote determinate dal grado di parentela tra disponente e beneficiario
- ai fini dell’imposta di registro si avrà l’imposizione in misura fissa, prevista dall’art. 11 della Tariffa parte prima del TUIR
CIRCOLAZIONE DELLE OPERE D’ARTE
Mancando all’interno del TUIR una norma specifica in materia di circolazione delle opere d’arte, la loro eventuale cessione deve essere inquadrata distinguendo l’identità del venditore che potrà essere un “mercante d’arte”, uno speculatore o venditore occasionale, un semplice collezionista privato.
Nel primo caso, siamo di fronte ad un soggetto che abitualmente e in maniera professionale svolge intermediazione di opere d’arte, acquistandole e rivendendole al fine di conseguirne un profitto. Si tratterà, quindi, di un reddito inquadrabile tra quelli di impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR.
Nel secondo caso, quello della vendita occasionale, mancando il criterio di attività abituale nel conseguimento del profitto, il medesimo andrà configurato tra i redditi diversi ex art. 67 del TUIR.
Nell’ultimo caso, infine, il reddito conseguito dal collezionista privato che si trovi eventualmente a cedere un’opera della propria collezione, non ci sarà alcuna produzione di reddito ai fini IRPEF, per cui il possibile profitto sarà del tutto esente da tassazione.
Ne conseguirebbe, secondo autorevole dottrina, che se il trust è stato costituito per la conservazione e trasmissione di una collezione privata, l’occasionale cessione di una delle opere da parte del trust dovrebbe seguire il trattamento riservato al collezionista privato ovvero i conseguenti profitti non dovrebbero assumere alcuna rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
È questo uno degli aspetti più interessanti per quanti intendano avvalersi dell’istituto del trust non commerciale ai fini di preservare la propria collezione anche con l’intento di devolvere la stessa ai propri eredi o prevederne una fruizione in continuità con la situazione in essere, ad esempio, lasciando la stessa a servizio della dimora ove sono collocate le opere, intendendo cedere le stesse solo occasionalmente e al fine di valorizzare la collezione nel suo complesso.
CONCLUSIONI
La gestione e trasmissione di una collezione d’arte attraverso il trust realizza una condizione ottimale di affidabilità e flessibilità, proprio grazie alle caratteristiche giuridiche e fiscali dell’istituto.
Oltre ad ottenere una perfetta segregazione degli asset, gli stessi possono essere destinati agli scopi più diversi e, in caso di passaggio generazionale, offrire la sicurezza di essere al riparo dalle vicende personali degli eredi, compresi eventuali conflitti tra di loro.
Allo stesso tempo, in casi diversi, la collezione può essere trasmessa a uno o più beneficiari designati senza perdere la propria unitarietà.
L’affidamento fiduciario al trustee consente al contempo una gestione dinamica senza incontrare particolari incidenze fiscali tali da rendere necessari eccessivi calcoli di convenienza.