Conferimento in Trust: le imposte indirette
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IL TRUST

Il trust è un istituto giuridico, che ha origine nel diritto di matrice anglosassone, mediante il quale un soggetto (definito disponente o settlor) costituisce un patrimonio separato da quello proprio e al contempo da quello del soggetto a cui ne viene affidata la tutela (detto trustee).

La parola “trust” in lingua inglese significa proprio fiducia, affidamento. Per cui con la costituzione di un trust il disponente trasferisce un bene o un diritto ad un altro soggetto che ne diviene titolare ma non proprietario e lo amministra secondo finalità prestabilite.

L’unicità di questo istituto è quindi proprio la realizzazione di uno sdoppiamento del diritto di proprietà, che gli inglesi chiamano dual ownership e in Italia è stata intesa come costituzione di un vincolo di destinazione. Quello che è certo è l’effetto di segregazione del patrimonio conferito in trust, che esce definitivamente dalla sfera giuridica del disponente senza entrare in quella di altri se non allorché vi sia un trasferimento finale, ove previsti, ai beneficiari del trust.

LE FINALITÀ E I BENEFICIARI DEL TRUST

Oggetto del conferimento in trust possono essere:

  • beni immobili;
  • beni mobili registrati;
  • ben mobili non registrati;
  • crediti o altri diritti.

Il trustee deve amministrare i beni e i diritti conferiti secondo doveri fiduciari che lo vincolano nei confronti del settlor e dei beneficiari. Tuttavia, si può avere il caso di trust, cosiddetti di destinazione, in cui i beni sono destinati non a predeterminati beneficiari bensì alla realizzazione di uno scopo ritenuto meritevole di tutela.

Qualora, invece uno o più beneficiari siano previsti all’atto di costituzione del trust, questi possono essere a determinati o indeterminati; ma soprattutto possono trarre utilità immediata dai beni del trust, godendone i frutti, ovvero ricevere i beni in un momento successivo (cosiddetti beneficiari mediati o finali). Si dà quindi il caso di beni conferiti in trust che non sono più di proprietà del settlor e solo formalmente intestati al trustee che li gestisce fiduciariamente in attesa di trasferirli ai beneficiari finali.

IL TRUST NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

Le peculiarità del trust illustrate fin qui hanno reso difficile la sua armonizzazione con i principi giuridici dell’ordinamento domestico.  L’Italia non ha infatti una normativa nazionale sul trust ed esso può essere utilizzato in Italia solo grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985 avvenuta con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio del 1992.

In particolare, non pochi problemi ha creato proprio la dual ownership realizzata dal trasferimento al trustee della titolarità formale dei beni, dal momento che per la dottrina giuridica prevalente in Italia lo sdoppiamento della proprietà non sarebbe ammissibile e contrasterebbe con il principio della tipicità dei diritti reali.

Anche la regolamentazione fiscale dei trust ha da sempre creato difficoltà interpretative e pratiche. Il nostro ordinamento tributario, infatti, per ciò che riguarda l’imposizione indiretta, non prevede alcuna disposizione che disciplini la tassazione dei conferimenti di beni in trust.

Il regime impositivo è stato ricavato in via interpretativa sulla base dell’art. 2, comma 47, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, che ha reintrodotto “l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito” ampliandone la portata “sulla costituzione di vincoli di destinazione”. E proprio tale estensione ha determinato notevole incertezza con riferimento al tema dell’imposizione indiretta del Trust.

LE IMPOSTE INDIRETTE

Dal momento che l’operazione negoziale del Trust realizza proprio la destinazione vincolata di un patrimonio a uno scopo, il tema oggetto di diverse interpretazioni è stato negli anni proprio l’individuazione del momento in cui possa applicarsi il presupposto impositivo e sorga l’obbligo di pagamento dell’imposta.

I momenti in cui può ritenersi sorga l’obbligo di pagamento dell’imposta di donazione sono, infatti, astrattamente, tre:

  • l’atto di costituzione del Trust
  • l’atto di attribuzione dei beni al trust stesso
  • l’atto di assegnazione del patrimonio ai beneficiari.

Pacificamente escluso il primo, essendo un mero atto istitutivo a cui si deve solo successivamente attribuire un patrimonio, la diatriba ha riguardato in particolar modo la rilevanza degli altri due momenti.

L’Amministrazione finanziaria ha sempre considerato rigorosamente il conferimento dei beni in Trust soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione del vincolo.

D’altra parte, secondo l’orientamento prevalente, il conferimento in Trust realizza essenzialmente la costituzione di un vincolo di destinazione che deve ritenersi privo di autonoma capacità contributiva, in quanto non determina un arricchimento del soggetto beneficiario.

Nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, dopo un primo orientamento favorevole alla tesi erariale, la tesi della tassazione del mero vincolo di destinazione è stata definitivamente abbandonata.

E con la sentenza n. 8082 del 2020 la Cassazione ha definitivamente trasmesso anche all’Agenzia delle Entrate il principio che l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in Trust. La dotazione patrimoniale iniziale così come tutti gli eventuali successivi conferimenti effettuati dal disponente al Trust saranno esclusivamente assoggettati all’imposta di registro nella misura fissa.

CONCLUSIONI

Con un comunicato stampa dello scorso 11 agosto, l’Agenzia ha reso disponibile lo schema di una circolare su questa materia che ridefinisce secondo l’orientamento sopra richiamato il momento impositivo dei conferimenti in trust.

Pur fatte le debite considerazioni sulla mitezza delle imposte di successione e donazione in ambito familiare previste dall’attuale legislazione in materia nel nostro Paese, si può senz’altro ritenere che il chiarimento vada nella direzione di dare un ulteriore impulso all’utilizzo di questo utile strumento per la protezione dei patrimoni e per una più compiuta pianificazione dei passaggi generazionali.

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