Concordato semplificato: cos’è e come funziona
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INQUADRAMENTO DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Il concordato semplificato, introdotto dal D.L. n. 118/2021 convertito con Legge n. 147/2021, è un nuovo strumento stragiudiziale di regolazione della crisi d’impresa, differente e alternativo rispetto al concordato preventivo. Può infatti accedervi, l’imprenditore in difficoltà, solo dopo essersi avvalso dell’istituto della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa.

Non è quindi una nuova forma di concordato autonoma a cui il debitore possa accedere liberamente.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO CONCORDATO

Il nuovo concordato presenta molteplici differenze rispetto al concordato ordinario, in particolare tale strumento è caratterizzato:

  • dall’assenza del giudizio di ammissione. I soggetti interessati ad accedere al concordato semplificato non sono tenuti a presentare al tribunale competente una domanda di ammissione alla procedura, come invece viene richiesto per il concordato preventivo ordinario, ma potranno richiedere direttamente l’omologa della proposta e del piano liquidatorio che verrà poi comunicata ai creditori. La fase di ammissibilità del concordato viene meno proprio perché tale compito spettante ordinariamente al tribunale viene assolto dall’esperto indipendente che ha guidato il tentativo di composizione negoziata della crisi d’impresa.
  • dall’assenza delle figure dell’attestatore e del commissario giudiziale, le cui funzioni sono in parte assorbite dall’esperto e da un ausiliario nominato appositamente dal tribunale.
  • dall’assenza del voto dei creditori, i quali potranno soltanto proporre opposizione all’omologa.

LA PROCEDURA

Quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che non vi sono soluzioni praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione, una proposta di concordato per la cessione dei beni che preveda, appunto, la liquidazione del patrimonio dell’impresa.

La proposta presentata al tribunale viene comunicata al pubblico ministero e iscritta nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla sua presentazione. Da tale data si produrranno gli stessi effetti della domanda di concordato ordinario che, ricordiamo essere:

  • Applicazione delle regole di distribuzione delle somme (art. 111 L.F.), concernenti i crediti prededucibili, i crediti assistiti da una causa di prelazione e quelli chirografari;
  • Spossessamento attenuato: l’organo amministrativo dell’impresa conserva l’amministrazione ordinaria dei beni e l’esercizio ordinario dell’attività;
  • Divieto di azioni esecutive o cautelari a protezione del patrimonio del debitore.

Successivamente alla presentazione della proposta, il tribunale, valutata la ritualità della stessa e nominato un ausiliario (e non un commissario) che certifichi la fattibilità del piano, fisserà l’udienza di omologazione del concordato contro cui i creditori potranno eventualmente proporre opposizione.

Si evince da tale iter procedurale che il tribunale accerterà solamente che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare, assicurandogli un’utilità senza però garantire la soglia di soddisfazione minima fissa (pari al 20%) prevista, invece, nel concordato preventivo.

Con il decreto omologativo, decorsi i 30 giorni nei quali potrà essere presentato reclamo, si aprirà la fase liquidatoria secondo le disposizioni della Legge Fallimentare previste per il concordato ordinario.

EFFETTI FISCALI

Il Legislatore ha previsto nel Codice della Crisi d’impresa misure premiali di natura fiscale quali, ad esempio, interessi sui debiti tributari pari alla misura legale, sanzioni tributarie alla misura minima, riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti fiscali sorti anteriormente al deposito dell’istanza di composizione nonché la rateazione del carico fiscale. Di queste, tuttavia, solamente la rateizzazione del carico fiscale è ammessa nell’ambito dell’istituto del concordato semplificato.

Inoltre, il decreto-legge n. 118/2021, non richiamando le disposizioni dell’art. 182-ter  L.F. relative alla transazione fiscale e contributiva, non prevede alcuna possibilità per le imprese di formulare all’Amministrazione Finanziaria una proposta di trattamento del credito fiscale.

Nonostante la transazione fiscale non trovi appunto autonomo spazio né all’interno della composizione negoziata della crisi né nel concordato semplificato, i debiti fiscali e contributivi possono comunque essere falcidiati e dilazionati nell’ambito della proposta concordataria e nel piano liquidatorio, sempre nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.

CONCLUSIONI

Come la stessa denominazione rivela, essenzialità e snellezza caratterizzano l’iter procedurale attraverso cui si sviluppa il concordato semplificato, rappresentando quest’ultimo un’ulteriore conveniente procedura, introdotta con celerità dal Legislatore, in un contesto economico di crisi generalizzato, in favore di realtà imprenditoriali in difficoltà.

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