Composizione negoziata della crisi d’impresa: cos’è e come funziona
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LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, in vigore dal 15 novembre 2021 ai sensi del D.L. n. 118/2021 convertito con Legge n. 147/2021, è un nuovo strumento negoziale e stragiudiziale finalizzato al risanamento aziendale di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA PROCEDURA

Il percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario ed è dunque attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso.  

La composizione negoziata è stata concepita quale strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte nel registro delle imprese, comprese le società agricole e le ditte individuali, senza alcun requisito dimensionale di accesso.

COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA

L’imprenditore può liberamente richiedere di accedere alla composizione negoziata tramite una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, presentando apposita istanza di nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell’impresa e lo assista nelle trattative con i creditori al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi o insolvenza.

L’imprenditore interessato a tale strumento, oltre ai documenti già a disposizione dell’impresa stessa (ad esempio ultimi tre bilanci depositati), dovrà predisporre, con l’aiuto dei propri consulenti di fiducia e, depositare a corredo dell’istanza, la seguente documentazione:

  • una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata e sul proprio modello di business;
  • un piano finanziario per i successivi sei mesi;
  • le iniziative industriali che intende adottare per rilanciare l’azienda (ad esempio nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti ecc.);
  • un piano di rientro sostenibile per risanare la situazione debitoria esistente.

La Camera di commercio ha messo a disposizione dell’imprenditore, da utilizzare in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza:

  • un test pratico preliminare che consentirà allo stesso di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento, aiutandolo a misurare il grado di difficoltà dell’impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all’invio dell’istanza di nomina dell’esperto;
  • una check-list (lista di controllo) particolareggiata per consentire all’imprenditore, che intende accedere alla composizione negoziata, di redigere un piano di risanamento affidabile, nonché all’esperto di eseguire un’analisi di coerenza del piano.

ESPERTO INDIPENDENTE

L’esperto è un professionista terzo individuato, da una commissione istituita presso la Camera di commercio, tra soggetti professionisti muniti di competenze tecniche ben determinate, iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio del capoluogo di regione.

L’esperto svolgerà sostanzialmente un ruolo di facilitatore e mediatore con le parti creditrici e con altri soggetti interessati al processo di risanamento.

Sebbene gli sia stato assegnato il compito di guidare le trattative con i creditori, la negoziazione è, e resterà, per tutta la durata del percorso, una prerogativa dell’imprenditore e dei suoi advisor.

La presenza dell’esperto non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori e gli altri stakeholder ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa.

CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE

L’esperto, una volta nominato e accettato l’incarico, attraverso uno studio preliminare delle informazioni acquisite dalla piattaforma telematica e soprattutto attraverso un dialogo con l’imprenditore e con gli organi di controllo e di revisione, dovrà comprendere se esistono concrete prospettive di risanamento.

Se riterrà che vi siano i presupposti necessari per risanare l’impresa l’esperto incontrerà le parti interessate prospettando le possibili strategie di intervento delineate dall’imprenditore, dando così inizio al tavolo delle trattative. In caso contrario l’esperto procederà con l’archiviazione dell’istanza.

La procedura dovrà considerarsi conclusa se, una volta trascorsi 180 giorni dalla nomina dell’esperto, le parti non avranno trovato una soluzione adeguata al superamento della situazione di crisi o pre-crisi.

La negoziazione potrà proseguire (non oltre ulteriori 180 giorni) solo se tutte le parti sono d’accordo e se l’esperto vi acconsente, o quando l’imprenditore abbia fatto richiesta al tribunale per l’adozione di misure protettive e cautelari.

In coerenza con la natura stragiudiziale della composizione negoziata, il percorso, che si apre con l’istanza di nomina dell’esperto, si conclude con il deposito della relazione finale – qualunque sia l’esito – con la quale l’esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa.

CONCLUSIONI

Il Legislatore ha optato per l’attivazione immediata della composizione assistita, rispetto all’entrata in vigore della gran parte del Codice della crisi – prevista per il 16 maggio 2022. Questo sicuramente al fine di incentivare le imprese, tanto più nell’attuale contesto di emergenza provocata dalla pandemia, a monitorare più attentamente le condizioni di squilibrio e individuare per tempo le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale o, qualora non ve ne fossero, a procedere con un’ordinata cessazione dell’attività.

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