COS’È IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituito da 391 articoli, va a riscrivere tutta la disciplina delle procedure concorsuali e della composizione della crisi da sovraindebitamento, sostituendosi rispettivamente al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e alla legge n. 3/2012.
Nella nuova disciplina normativa non è più centrale la figura dell’imprenditore coinvolto nella crisi, bensì l’azienda e il tentativo di conservazione della stessa. La crisi viene a configurarsi come un fenomeno fisiologico della vita dell’impresa tanto da portare il Legislatore ad eliminare ogni riferimento al termine ‘‘fallimento’’ e con esso ogni connotazione di discredito dell’imprenditore insolvente.
Da ciò è intuibile l’obiettivo di una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali che ha, anzitutto, la finalità di consentire, attraverso un sistema di allerta, una valutazione preventiva dello stato di difficoltà delle imprese, evitando così che il ritardo nel percepire i segnali di crisi possa condurre ad uno stato irreversibile, con conseguenze negative connesse alla chiusura di un’impresa, soprattutto in termini di perdita di posti di lavoro.
Non da meno, l’obiettivo di ridurre il più possibile le tempistiche lunghissime che hanno da sempre caratterizzato la storia dei fallimenti d’impresa, con percentuali di recupero dei creditori irrisorie.
STEP BY STEP
ll Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato emanato con il D.Lgs n. 14/2019, in attuazione della legge n. 155/2017. Tra le principali novità introdotte dalla riforma si segnalano:
- la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
- la definizione dello “stato di crisi” come probabilità di futura insolvenza;
- l’introduzione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza – sistema di allerta – allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa dando priorità alla continuità aziendale rispetto all’ipotesi liquidatoria;
- l’introduzione di una disciplina specifica per le crisi dei “gruppi di imprese”;
- la previsione di misure premiali, con benefici di natura patrimoniale, processuale e penale per gli imprenditori che si attivino volontariamente e tempestivamente presentando istanza di composizione assistita della crisi ad un soggetto esterno all’impresa (OCRI) o domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, ecc.);
- le modifiche al Codice Civile e in particolare alle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.
L’entrata in vigore del Codice della crisi, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata differita al 1° settembre 2021 dal D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto “Liquidità”), con eccezione della parte riguardante il Codice Civile che è entrata invece in vigore prontamente il 16 marzo 2019.
Le motivazioni del rinvio suindicato sono state ricondotte al momento storico ed economico totalmente anomalo caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19. Appare evidente, come un sistema normativo di questo tipo sia utile in una situazione economica stabile e non in una situazione in cui vi è una crisi generalizzata., dove appunto la maggior parte delle imprese si troverebbero con indicatori patrimoniali, economici e finanziari alterati dal contesto economico.
Un secondo e importante differimento al 16 maggio 2022 è stato previsto dal D.L. n. 118/2021.
Il decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2021, ha apportato modifiche rilevanti alla legge fallimentare con l’anticipazione di alcune disposizioni ritenute utili a fronteggiare la crisi economica in atto, in particolare, introducendo a far data dal 15 novembre 2021 l’istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo volontario, negoziale e stragiudiziale.
Al tempo stesso ha però rinviato al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi che avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° settembre 2021.
Da ultimo, un’altra tappa di un percorso apparentemente senza fine è stata segnata dal differimento previsto dal D.L. n. 36/2022 (c.d. “Decreto PNRR 2 ”), che prevede l’entrata in vigore del Codice della crisi il .15.07.2022.
Tale rinvio porta con sé un importante aspetto: l’attuazione anticipata delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi la cui operatività era prevista come sopra indicato dal 31.12.2023.
Va infine ricordato che, la scelta di rinviare l’entrata in vigore risponde anche alla necessità di un adeguamento del Codice della crisi d’impresa alla Direttiva UE 2019/1023 (c.d. “Direttiva Insolvency”) in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizione, per evitare che differenze sostanziali vadano a minare la coerenza e impediscono di fatto il conseguimento dei risultati.