
Società Semplice e la limitazione della responsabilità del socio
Analizzando il testo dell’art. 2267 del c.c., nelle società semplici per le obbligazioni sociali, risponde innanzitutto la società con il proprio patrimonio, che costituisce la prima garanzia per creditori. Tuttavia, tale garanzia, non è esclusiva, difatti, qualora non fosse sufficiente il patrimonio sociale, a rispondere delle obbligazioni sociali, saranno personalmente e solidalmente tutti i soci che hanno agito in nome e per conto della società ed anche gli altri soci non amministratori, introducendo difatti il concetto di responsabilità illimitata, valido per tutte le società di persone.