
Nuovi criteri per la residenza fiscale delle società e degli enti
Il 16 ottobre 2023 il Consiglio del Ministri ha licenziato, dopo l’esame preliminare, la bozza di decreto legislativo relativo alla riforma della fiscalità internazionale, in attuazione della più ampia legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (“Delega al Governo per la riforma fiscale”).
Si tratta di un intervento epocale se si considera che l’attuale assetto normativo risale all’art. 2 del DPR 598/73, quindi a mezzo secolo fa. Lo è tanto più perché sancisce in maniera rinnovata i criteri in base ai quali una società o un ente giuridico in generale debba considerarsi a tutti gli effetti residente in Italia.
La normativa attuale, contenuta nell’art. 73 comma 3 del TUIR, statuisce che sono residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti che per la maggior parte dell’anno stabiliscono in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale.
L’elencazione di tali criteri non ha valenza gerarchica, come è stato più volte chiarito dall’amministrazione finanziaria, per cui basta che se ne verifichi uno perché la residenza sia attratta nel territorio del nostro paese con ciò che ne consegue in ambito fiscale sotto il profilo delle imposte dirette.